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NOVITA’ SULLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

La categoria

10/02/2012

 

NOVITA’ SULLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE
COSA CAMBIA PER I CITTADINI

 

 Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la nuova disposizione della L. 12 novembre 2011 n. 183, che prevede che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti fra privati e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".  
La nuova norma rafforza il concetto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.  Tali dichiarazioni non hanno costi, possono essere redatte utilizzando un semplice foglio bianco  e non necessitano di autentica della firma. Sarà sufficiente allegare alle stesse la fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. 
La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati costituisce, per la pubblica amministrazione violazione dei doveri d'ufficio.  
Sui contenuti delle dichiarazioni presentate vengono effettuati controlli mediante:
-         acquisizione d'Ufficio delle informazioni che siano già in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione dell'interessato degli elementi indispensabili per reperirle;
-         accettazione della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato, negli altri casi.
 
Dal 1° gennaio 2012 non è più possibile, inoltre, utilizzare i certificati, oltre il termine di validità dichiarando in fondo al documento che "le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio".
Resta confermata, invece, la validità illimitata per i certificati non soggetti a modificazioni e per tutti gli altri certificati, la validità di sei mesi dalla data di rilascio, sempre che non esistano norme che ne prevedano una validità superiore.  

 
Normativa di riferimento:
Legge n. 183 del 12.11.2011 "Legge di stabilità 2012" art. 15
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 "Testo unico sulla documentazione amministrativa"

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (AUTOCERTIFICAZIONI)

Dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati e devono riportare, pena lo loro nullità, la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
E' previsto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di pubblici servizi e con i privati che vi consentono, si presenti un'autocertificazione sottoscritta dall'interessato per dichiarare i seguenti stati, qualità personali e fatti:
-         Data e luogo di nascita
-         Residenza
-         Cittadinanza
-         Godimento diritti civili e politici
-         Stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
-         Stato di famiglia
-         Esistenza in vita
-         Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
-         Iscrizione in albi,registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
-         Appartenenza a ordini professionali
-         Titolo di studio, esami sostenuti
-         Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica
-         Situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
-         Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
-         Possesso e numero di codice fiscale e della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
-         Stato di disoccupazione
-         Qualità di pensionato e categoria di pensione
-         Qualità di studente
-         Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
-         Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
-         Tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
-         Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
-         Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
-         Qualità di vivenza a carico
-         Tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile
-         Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato  
 
L'autocertificazione è gratuita, non è soggetta all'autentica della firma né all'imposta di bollo e la responsabilità dell'atto è a carico del dichiarante. Può essere consegnata o trasmessa all'Ente richiedente anche tramite posta ordinaria, corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità.
Gli Enti pubblici e i privati gestori di pubblici servizi hanno l'obbligo di accettarla.
L'autocertificazione ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce:
-         illimitata per i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni
-         di sei mesi o più se previsto da leggi o regolamenti per i restanti certificati

I cittadini extracomunitari possono utilizzare l'autocertificazione solo se:
       sono legalmente residenti in Italia
       la dichiarazione contiene dati la cui veridicità può essere accertata da soggetti pubblici o privati italiani. 

Normativa di riferimento:

DPR 445 del 28.12.2000 s.m.i. - Legge 183 del 12.11.2011, art.15 -

requisiti richiesti:

Piena capacità  di agire (in caso di minore o incapace la dichiarazione viene resa dal genitore o dal tutore)

documenti da presentare:

documento di identità in corso di validità

termini per la presentazione:

Nessuno

 

 

Questo comporta che per ciascun certificato anagrafico (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, ecc.) sarà previsto, in ogni caso, il pagamento dell’imposta di bollo pari ad € 14,62 (art. 4 della tariffa di cui all’allegato A del D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria pari ad € 0,52. 

 

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