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Imposta Unica Comunale (IUC) (IMU) anno 2016

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28/05/2016

 

 Comune di

TORTORELLA

COMUNE DI TORTORELLA

Provincia di Salerno

84030 Tortorella, P.zza Scipione Rovito, 1

Codice fiscale: 84001490659

P.IVA 02441730655

Tel. 0973/374366  Fax 0973/374474

mail@comune.tortorella.sa.it

 

Imposta Unica Comunale (IUC)

 (IMU) anno 2016

Gentile Contribuente, Le ricordiamo che il 16 giugno 2016 scade il termine per il versamento della prima rata dell’Imposta Unica Comunale (IMU).

la prima rata, da pagare a saldo tra il 1° e il 16 giungo, si calcola con l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno 2016 con deliberazione del C.C. n.05 del 29.04.2016

L’ aliquote e le detrazione per l’anno 2016 sono:

·         ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6);

·         ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 13 comma 7)  classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;

·         ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 13, comma 8);

a.        Di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, senza introdurre ulteriori agevolazioni;

b.        Di stabilire inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente nell’abitazione;

4.  di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

-  gi immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

-   i terreni agricoli;

-   una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

-   le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

-   i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

-  la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

-   un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forse di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

-di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce).

Per eventuali informazioni, può rivolgersi all’Ufficio Tributi, o telefonando al n. 0973374366.

 

Tortorella, lì 27.05.2016

 

 

                                                                                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario

                                                                                                                          f.to              Dott.ssa Angela Riviello

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